INCIDENTE PROBATORIO – NULLITA’ ASSOLUTA – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA CAPACITA’ E IL NUMERO DEI GIUDICI (ART. 178 lett. a) C.P.P.)

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Deve escludersi la nullità dell’incidente probatorio per difetto della capacità del giudice o del numero dei giudici necessario per costituire il collegio laddove l’esame della persona offesa minore sia svolto in maniera congiunta dal G.i.p. del Tribunale e dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni (sulla base di un protocollo d’intesa) nelle ipotesi in cui il procedimento veda imputati, in concorso tra loro, soggetti maggiorenni e minorenni. Tale prassi risponde alla duplice ratiodi evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa, che potrebbero derivare dalla ripetizione della prova dinnanzi ad Autorità giudiziarie diverse, e di scongiurare possibili divergenze.

Non ricorre dunque nella specie alcun vizio di capacità del giudice “trattandosi di magistrati regolarmente nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali”. Non è inoltre riscontrabile alcuna violazione della disciplina sulla composizione numerica dell’organo giudicante, atteso che nella specie trattasi di organi monocratici e non collegiali, quali i giudici per le indagini preliminari, “autorizzati, in virtù di provvedimento di delega da parte dei presidenti dei rispettivi uffici, insiti nella sottoscrizione da parte di entrambi del protocollo, all’esercizio dell’attività giurisdizionale inerente l’incidente probatorio in corrispondenza temporale”.

Seppur agendo in maniera coeva i due giudici hanno infatti mantenuto la propria individualità esercitando in via autonoma i poteri decisionali e valutativi tipici dell’attività di acquisizione della prova (nella specie, nessuno dei due giudici ha interferito sulle decisioni dell’altro in tema di eccezioni e di ammissione delle domande) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

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