IMPUTABILITÀ – MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO (ART. 98 C.P.) – IMPULSI SESSUALI ED ETÀ EVOLUTIVA – VIOLENZA SESSUALE (ART. 609 BIS C.P.)

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Imputabilità > IMPUTABILITÀ – MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO (ART. 98 C.P.) – IMPULSI SESSUALI ED ETÀ EVOLUTIVA – VIOLENZA SESSUALE (ART. 609 BIS C.P.)

Nel valutare la maturità del soggetto minore con particolare riferimento alla sfera sessuale “non si può non considerare che la pulsione si presenta come ciò che è più intimo al Sé (e come appartenente alla base dell’identità soggettiva) e, nello stesso tempo, come ciò che è più esterno al controllo”.

Alla luce del disagio che le prime mutazioni corporee possono arrecare al soggetto in età evolutiva, in particolare al minore appena quattordicenne alle soglie della non imputabilità, è chiara l’importanza che il contesto di vita assume nell’aiutare quest’ultimo a modulare il rapporto con tali impulsi, in particolare laddove si attesti una situazione di ritardo nello sviluppo globale del soggetto. È pacifico infatti che “la componente sessuale o viene gestita da strutture integre della personalità […] o è necessaria la presenza di un contesto idoneo – la famiglia, o, in mancanza, l’intervento di servizi specializzati – ad affrontare l’eventuale problematicità adolescenziale derivante dalla pulsione”. (Nella fattispecie, la totale negazione da parte dei familiari che tra i due soggetti minori, di 14 e 5 anni, vi fossero momenti di interazione esprime da un lato la volontà di non dare importanza ad un aspetto che invece poteva essere indizio di una intimità prodromica alla commissione del reato di violenza sessuale e dall’altro la difficoltà della famiglia di dare la dovuta attenzione a due minori che vivevano entrambi in una situazione critica).

La condizione di immaturità psicologica dell’imputato ha inoltre impedito percorsi e processi di crescita e sperimentazione necessari nella fase adolescenziale per dare una forma matura ai propri impulsi. La possibilità di discriminare la natura antigiuridica di un impulso sessuale dipende infatti dalla possibilità di valutare tale impulso, possibilità inficiata se una scarsa maturazione impedisce al soggetto di trattare in modo consapevole questa condizione. Anche il respingere un impulso giudicandolo come negativo presuppone infatti una maturità.

Il dato oggettivo della differenza di età tra autore e vittima va infine valutato alla luce della condizione di confusione relazionale e di immaturità generale dell’imputato il quale, nel caso di specie, percepisce la persona offesa, di molti anni più piccolo, in una condizione di parità, come un proprio alter ego, a causa del proprio profondo infantilismo (Trib. minorenni Milano, n. 104/2017)

Categorie