Ai sensi dell’art. 88 cod. pen. deve ritenersi non imputabile il soggetto che al momento del fatto era, per infermità, incapace di intendere e volere. Nella fattispecie, il fatto di reato va identificato quale espressione fenomenologica della malattia mentale di cui l’imputata è affetta, una depressione maggiore grave con sintomi psicotici di tipo persecutorio incentrati sulla vittima tale da interferire con la capacità di intendere e volere e di recepire il disvalore dell’atto compiuto, con conseguente esclusione dell’imputabilità della stessa (G.i.p. Milano, sent. n. 666/2018).