Ai sensi dell’art. 131 bisc.p. “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Nel caso di specie devono ritenersi integrati i presupposti applicativi dell’istituto in esame: il fatto censurato di minaccia risulta infatti di particolare tenuità in ragione del tipo di condotta posta in essere e dell’esiguità del danno provocato alle persone offese. Con riferimento alla condotta essa si concretizza infatti in un’unica frase censurata, pronunciata pertanto una sola volta e telefonicamente per far fronte all’atteggiamento astioso dell’interlocutore. Quanto all’esiguità del danno “deve ritenersi che la costituzione di parte civile non è e non può essere ostativa all’applicazione dell’istituto quando si sia in presenza di un reato che, per modalità della condotta, deve considerarsi bagatellare”. È da escludersi inoltre l’abitualità del comportamento denunciato laddove non sussistano precedenti penali a carico dell’imputato, lo stesso sia incensurato, e il fatto si concretizzi in una condotta unica e contestuale (Trib. Milano, sez. IV pen., n. 2353/2016).