L’art. 131 biscod. pen. deve ritenersi pacificamente applicabile anche all’esito del dibattimento come desumibile dall’art. 651 biscod. proc. pen. che recita: “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale” (Trib. Milano, sez. IV penale, sent. n. 2353/2016).