“E’ noto che le dichiarazioni della persona offesa possono assurgere anche da sole e senza necessità di riscontri a prova di colpevolezza, sebbene il giudice debba compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell’assunto della persona offesa” (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).
La valutazione dell’attendibilità della persona offesa non può discendere dall’operazione di confronto tra i contenuti della denuncia e le dichiarazioni dibattimentali rese da quest’ultima. La querela, inserita nel fascicolo del dibattimento al fine di accertare la sussistenza della condizione di procedibilità, non costituisce infatti prova utilizzabile per i fatti in essa narrati “tant’è che la decisione di primo grado è fondata, correttamente, solo sulle dichiarazioni rese dai testi nel dibattimento nel contraddittorio delle parti” (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).