DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – RAPPORTI CON IL REATO FINE DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE EX ART. 348 C.P.

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Con riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. deve ritenersi consentita la prova della sussistenza di una societas sceleri sulla base della dimostrata sussistenza dei reati-fine. (Nella fattispecie è evidente l’esistenza del reato di esercizio arbitrario della professione di psicologo e la predisposizione di un complesso apparato di persone e mezzi destinato a realizzarlo. Chiari indici sono: l’esistenza di un metodo scientificamente studiato per convincere soggetti affetti da problematiche varie, o desiderosi di trovare mezzi per inserimenti lavorativi in ambito psicologico, posto in essere da soggetti senza la qualifica normativamente richiesta; l’esistenza di numerose associazioni e società che si rifacevano a tale metodo, a conferma ulteriore della sussistenza di un’organizzazione teleologicamente preordinata alla commissione di una serie indeterminata di fattispecie di abuso della professione di psicologo e psicoterapeuta; il rilevante esborso di denaro che gli organizzatori del metodo traevano dai nuovi adepti, a cui raccomandavano la massima diffusione dello stesso, nonché il vasto apparato pubblicitario di cui si servivano al fine di guadagnare indebitamente sulla fragile personalità e ingenuità di coloro che erano indotti a rivolgersi ai seminari nella speranza di trarre benefici di natura psicologica e relazionale) (Corte d’App. Bari, sez. III, sent. n. 3510/2015). 

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