DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI MINORI O DI ALTRE PERSONE INCAPACI (ART. 388 COMMA 2 C.P.) – ELEMENTI COSTITUTIVI

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Deve ritenersi integrato il reato di cui all’art. 388 comma 2 cod. pen. laddove il genitore co-affidatario, senza usare il minimo di accortezza e buon senso, consenta l’incontro vietato dall’autorità giudiziaria tra il figlio minore, persona offesa del reato di violenza sessuale e lo zio, autore dello stesso e anch’egli minore, senza che si possa dunque invocare alcuna giustificazione accidentale per spiegare l’accaduto (nella specie, la madre del soggetto minore, persona offesa del reato di violenza sessuale, consentiva in almeno due occasioni l’incontro tra quest’ultimo e lo zio, autore del reato. In una prima occasione la donna si recava con il figlio a casa dei nonni, dove risiedeva lo zio che, mentre usciva di casa, salutava il nipote da lontano. In altra occasione la donna al rientro dalle vacanze passava insieme al figlio dalla casa dei nonni per ritirare le chiavi di casa, occasione in cui il figlio uscendo dall’auto per andare incontro alla nonna entrava nella proprietà dei nonni e scambiava un saluto da lontano con lo zio) (Trib. Sondrio, sentenza n. 191/2019).

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