Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 octiescod. pen. è richiesto che più persone riunite “siano, oltre che compartecipi in punto d’accordo criminoso, anche effettivamente e contemporaneamente presenti nel luogo e nel momento di consumazione del reato (e in ciò la condotta si distingue dal concorso di persone), al fine di apportare un reale contributo, morale e materiale al delitto anche a prescindere dalla necessaria realizzazione di una condotta tipica di violenza sessuale” (nella specie, con riferimento a uno degli episodi contestati, deve ritenersi integrato il delitto in esame avendo entrambi gli imputati, contro la volontà della persona offesa, realizzato in maniera contestuale e simultanea condotte sussumibili nella nozione di atto sessuale, per tale intendendosi non solo l’atto sessuale completo ma qualsiasi atto che “coinvolgendo la corporeità sessuale, è idoneo a pregiudicare la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale del soggetto passivo”) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).