Le difficoltà erettili dell’imputato accusato di violenza sessuale ai danni di minore, laddove non clinicamente attestate in maniera definitiva e immutabile, non sono idonee ad escludere la sussistenza dell’addebito contestato (Nella specie, benché l’imputato abbia subito un intervento di prostatectomia radicale, non vi è la prova clinica di una definitiva e immutabile difficoltà, come avvalorato dalla reazione dallo stesso dimostrata alla stimolazione farmacologica praticata in via diagnostica. A nulla rileva inoltre l’inidoneità al compimento di una penetrazione completa, essendo l’oggetto della contestazione un atto masturbatorio. Da ultimo, le frequentazioni dell’imputato con una donna con cui era solito intrattenere rapporti sessuali sono continuate ben al di là della data dell’intervento subito dall’imputato il che “dimostra ulteriormente l’apertura dell’uomo a pratiche genericamente sessuali, pur se non riconducibili a rapporti completi”) (Trib. Milano, sez. V pen., sentenza n. 7739/2019).