Deve escludersi la configurabilità del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 biscod. pen. laddove si riscontri un dubbio sulla sussistenza del dissenso della vittima, quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice. Il dissenso attiene all’indole psichica della vittima, con conseguente necessaria valutazione di elementi concreti da cui poterne evincere la seppur implicita sussistenza. Il dubbio sul dissenso si risolve dunque in un dubbio sulla sussistenza del fatto. Né può riconoscersi valenza probatoria, ai fini della configurabilità del dissenso, allo sconforto successivo manifestato dalla vittima (nella specie, con riferimento a uno degli episodi contestati, non si rinvengono elementi concreti in merito alla sussistenza anche implicita del dissenso della persona offesa ad avere rapporti sessuali con gli imputati. Dai messaggi telefonici acquisiti emerge al contrario un atteggiamento della p.o. ambiguo ed equivocabile, da cui si evince in particolare la voglia e il desiderio della stessa di avere rapporti sessuali con questi ultimi, avendo altresì affermato che all’atto del rapporto capitava di provare attrazione e piacere. Né può costituire elemento probatorio atto a ritenere provata la riconoscibilità del dissenso lo stato di sconforto espresso dalla vittima in sede di incidente probatorio, durante il quale la p.o. ha cercato di giustificare i messaggi inviati agli imputati affermando di aver realizzato quanto accaduto solo in un momento successivo) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).