Deve definirsi anonima, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato di minaccia, la missiva che si concluda con l’indicazione in stampatello del nome di battesimo del mittente modificato (nel caso di specie il nome del mittente veniva “inglesizzato”) senza l’apposizione di alcuna sottoscrizione e che indichi quale indirizzo di provenienza quello del carcere dove è detenuto il mittente (Trib. Bergamo, sez. pen. dibattimento, sent. n. 831/2019).