DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI (ART. 589 C.P.) – ELEMENTO SOGGETTIVO – DANNO PSICOLOGICO – DOLO EVENTUALE

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Ai fini dell’integrazione del delitto di lesione personale è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza in capo all’agente che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima. Non occorre dunque che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive. 

Perché il delitto di cui all’art. 582 cod. pen. possa ritenersi integrato è inoltre sufficiente il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (nella specie, l’episodio di violenza posto in essere dall’imputato e consistente nello spintonamento della vittima è l’ennesimo esempio della natura aggressiva del reo “il quale, quando non riesce a raggiungere i propri obiettivi con ‘modalità pacifiche’, ricorre alla violenza”, ponendo in essere condotte, quali lo spintonare o lanciare oggetti contro la vittima, che certamente comportano una manomissione fisica dell’altrui persona idonea a cagionare effetti lesivi) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).

 

Perché possa ritenersi integrato il reato di lesioni personali di cui all’art. 589 cod. pen. occorre la coscienza e volontà di cagionare una violenta manomissione dell’altrui persona, senza che sia necessaria altresì la consapevolezza di provocare la malattia nel corpo e nella mente. Deve ritenersi inoltre sufficiente un dolo eventuale, con mera accettazione del rischio che dalla propria condotta derivino danni fisici alla vittima (nella specie, gli imputati con le loro condotte “hanno accettato il rischio del grave danno psicologico derivato alla minore che ha portato la stessa anche ad infliggersi dei gesti di autolesionismo”) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

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