Deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione di cui all’art. 595 comma 3 cod. pen., per carenza dell’elemento oggettivo, nella condotta del sindaco del Comune che esponga l’avviso di chiusura della funivia contenente la presunta espressione diffamatoria: “il sostituto caposervizio non si è reso disponibile a continuare nell’incarico”.
Il fatto che l’avviso esposto abbia un mero carattere informativo senza che si possa riscontrare alcun contenuto di carattere valutativo e che non venga menzionato il nominativo del caposervizio in nessuna parte dell’avviso, privo peraltro di alcuna connotazione negativa, esclude l’elemento oggettivo del reato: il riferimento alla mancata accettazione dell’incarico non è infatti da sé sola offensiva della reputazione della persona offesa, essendo rimessa al dipendente la facoltà di scelta sull’eventuale prosecuzione dello svolgimento della mansione superiore.
Dagli atti emerge inoltre la veridicità dell’informazione oggetto dell’avviso, poichè il querelante non intendeva proseguire nell’incarico di “sostituto caposervizio” fino a quando non gli fossero state corrisposte le indennità della funzione superiore svolta nell’anno precedente. Il mancato riferimento di tale evenienza nell’avviso non ha contenuto diffamatorio, ma trova la propria rationella sinteticità dello scritto. L’avviso in contestazione si limita infatti ad indicare le ragioni del mancato servizio, peraltro individuate in una molteplicità di fattori e non solo nella circostanza in esame (caposervizio a riposo e macchinista in malattia) (G.i.p. Como, sentenza n. 322/2019).