L’elemento soggettivo del reato di detenzione del materiale pedopornografico di cui all’art. 600 quatercod. pen. deve ritenersi integrato qualora il soggetto agente consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto (nella specie l’elemento soggettivo “si concretizza nel fatto che la richiesta degli imputati è consapevolmente finalizzata ad utilizzare quel materiale per appagare i loro desideri sessuali”) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).