DELITTI CONTRO LA PERSONA – DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600 QUATER C.P.) – CONDOTTA DEL “PROCURARSI” e IRRILEVANZA DEL CONSENSO DELLA VITTIMA

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Ai fini della configurabilità del reato di detenzione del materiale pedopornografico di cui all’art. 600 quatercod. pen. il procurarsi “implica qualsiasi modalità di procacciamento del materiale pedopornografico (anche per via telematica), compresa la richiesta esplicita del materiale da parte dell’agente alla minore, come nel caso di specie, essendo irrilevante l’atteggiamento consenziente della ‘vittima’” (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

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