DELITTI CONTRO LA PERSONA– ATTI PERSECUTORI (ART. 612 BIS C.P.) – CONCORSO CON I REATI DI VIOLENZA SESSUALE

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Può essere configurato un concorso tra il reato di stalking di cui all’art. 612 biscod. pen. e delitti più gravi, quali quelli di violenza sessuale. Tali reati, tutelando beni giuridici differenti, possono infatti concorrere tra loro “a meno che non vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando, per il caso di specie, il delitto di atti persecutori sia consistito, e quindi si sia esaurito, nella ‘mera’ reiterazione degli atti di violenza sessuale” (nella specie, dalle conversazioni telefoniche intercorse tra la vittima e gli imputati non emerge alcuno stato di soggezione o di timore della minore ricollegabile a condotte persecutorie e violente ulteriori rispetto a quelle assorbite negli episodi di violenza sessuale. Non risulta inoltre dimostrato che dagli episodi di violenza e minaccia subiti dalla minore sia derivato un mutamento delle sue abitudini di vita, avendo la stessa affermato in sede di incidente probatorio di aver continuato, durante il periodo in cui si svolgevano i fatti, ad avere rapporti sessuali consenzienti con altri ragazzi) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

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