DELITTI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE DI UN ORDINE PROFESSIONALE – DANNO PATRIMONIALE (ART. 348 C.P.)

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Delitti contro la P.A > DELITTI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE DI UN ORDINE PROFESSIONALE – DANNO PATRIMONIALE (ART. 348 C.P.)

La commissione del reato di esercizio abusivo della professione è sicuramente idonea a provocare un danno diretto e immediato rispetto a un diritto proprio dell’ente, danno che si sostanzia nella lesione dell’interesse diffuso o collettivo che l’ente persegue. Pertanto possono costituirsi parte civile le associazioni professionali il cui interesse all’esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti coincide con l’interesse dello Stato a che la professione sia esercitato solo da coloro che vi siano abilitati. Al danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato perseguito dall’Associazione si aggiunge quindi il danno patrimoniale derivante dal reato in esame a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti (Corte d’App. Bari, sez. III, sent. n. 3510/2015).

 

Al fine di ritenere ammissibile la costituzione di parte civile di un Ordine professionale, nel processo a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione, occorre che la stessa si fondi, oltre che sulla lesione degli interessi morali della categoria, anche sul danno patrimoniale patito (Nella specie, dall’atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi risulta con sufficiente chiarezza che il risarcimento del danno è richiesto “in relazione all’associazione finalizzata all’abusivo esercizio della professione e quindi anche al reato – fine, ossia all’esercizio abusivo della professione ex art. 348 cos. Pen.”) (Cass. pen., sez. VI, n. 39339/2017).

Categorie