L’art. 609 bis cod. pen. ricomprende qualsiasi atto oggettivamente implicante un’intrusione nella sfera sessuale essendo sufficiente, quanto all’elemento soggettivo del reato, che vi sia la coscienza e volontà di compiere un atto lesivo dell’altrui libertà sessuale, essendo del tutto irrilevante il fine ludico ulteriore eventuale (Trib. per i minorenni Milano, sent. n. 104/2017).