DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ MORALE – VIOLENZA PRIVATA (ART. 610 C.P.) – TENTATIVO

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Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia stato costretto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Si ha invece soltanto tentativo allorché non sia stato raggiunto l’effetto voluto, ovvero quello di coartare il processo di formazione e di attuazione della volontà personale della vittima mediante l’uso della violenza e/o minaccia (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).

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