Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia stato costretto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Si ha invece soltanto tentativo allorché non sia stato raggiunto l’effetto voluto, ovvero quello di coartare il processo di formazione e di attuazione della volontà personale della vittima mediante l’uso della violenza e/o minaccia (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).