DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DA PRIVATO IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ARTT. 477 – 482 C.P.) – CONTRASSEGNO CHE AUTORIZZA LA SOSTA

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Premesso che il contrassegno che autorizza la sosta in aree pubbliche costituisce una vera e propria autorizzazione amministrativa, configura il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative “la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione artefatta ovvero manipolata di un contrassegno con autorizzazione al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione”. A nulla rileva ai fini dell’integrazione del reato la natura privatistica del soggetto emittente il tagliando, essendo necessario esclusivamente che quest’ultimo svolga funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico in virtù di un rapporto concessorio intercorrente con l’ente territoriale (G.i.p. Torino, ordinanza 12.11.2018).

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