L’esposizione all’interno dell’autovettura di un contrassegno contraffatto da parte del privato, se certo integra il reato di falsità materiale in autorizzazioni amministrative, non configura il diverso reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. Non è infatti ravvisabile, nell’ipotesi sopra descritta, alcun atto dispositivo conseguente all’induzione in errore, in quanto il profitto si realizza istantaneamente grazie all’elusione dei controlli, senza che ricorra la sequenza “artificio – induzione in errore – profitto” tipica della truffa (G.i.p. Torino, ordinanza 12.11.2018).