Ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la nozione di “mezzi di sussistenza” va identificata in ciò che è indispensabile alla vita a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto (Fattispecie in cui l’imputato tenuto a versare un assegno mensile di mantenimento di complessivi euro 4000,00, di cui euro 1.500 in favore della figlia minore, per alcune mensilità aveva ridotto il proprio contributo ad euro 2000,00. Il giudice ha ritenuto di non poter ravvisare nella condotta censurata un’omissione idonea a fare venire meno i mezzi di sussistenza secondo la nozione pacifica accettata dalla giurisprudenza di legittimità)(GIP Milano, 28.10.2013).