DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI (ART. 572 C.P.) – ELEMENTI COSTITUTIVI – MERO CONTRASTO TRA CONIUGI

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Il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato da condotte sistematiche violente o sopraffattrici, che si concretizzino in soprusi e mortificazioni poste in essere nel lungo periodo nei confronti della vittima, “al di là e al di fuori del mero contrasto tra coniugi, ovvero di qualsivoglia, anche radicale, insoddisfazione collegata al rapporto di coppia e più in generale alla vita familiare” (Nella specie, deve escludersi l’integrazione della fattispecie di maltrattamenti: le difficili relazioni umane intra-familiari in esame “rispondono a dinamiche indubbiamente patologiche, ma come tali collegate a una serie di gravi problematiche personali e comportamentali prive della consistenza criminale richiesta dalla norma”. Deve innanzitutto escludersi che la vittima abbia subito una violenza cosiddetta economica, in quanto la mancanza di denaro di cui quest’ultima si duole non è da addebitare alla volontaria sottrazione da parte del marito bensì a una difficoltà economica in cui versava la coppia, alla luce dell’inidoneità del solo stipendio dell’imputato a far fronte ai bisogni della famiglia. Con riferimento invece all’asserita violenza psicologica subita dalla vittima risultano dirimenti le relazioni degli esperti che l’hanno avuta in cura e che ne hanno messo in luce la notevole fragilità emotiva, con conseguente ricerca spasmodica di punti di riferimento. Gli scritti indirizzati dalla donna al marito delineano un quadro di soggetto massimamente prostrato dal fallimento del progetto familiare e incline a colpevolizzare quest’ultimo per tale insuccesso) (Trib. Milano, sez. V pen., sent. n. 1486/2019).

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