DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI – REATO DI PERICOLO (ART. 643 C.P.)

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E’ principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo che si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto che importi un qualsiasi effetti giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiedono, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto né il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto (Cass. pen., sez. II, 15.07.2020, n. 26769).

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