Il reato di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 cod. pen. è qualificabile in termini di reato di pericolo non essendo necessario che l’atto cagioni un pregiudizio concreto, essendo sufficiente che il soggetto passivo venga indotto al compimento di un atto dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli (Trib. Milano, sez. IX pen., sent. n. 12073/2018).