DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI (ART. 643 C.P.) – ELEMENTO MATERIALE

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Ai fini dell’integrazione del delitto di circonvenzione di incapaci di cui all’art. 643 cod. pen. perché sussista l’elemento materiale del reato devono configurarsi: una minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo con riguardo ai suoi interessi patrimoniali; l’induzione a compiere un atto che comporti effetti giuridici dannosi per il soggetto passivo o i terzi; l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo.

Con riferimento alla prima delle tre condizioni, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve provocare un’incisiva menomazione delle facoltà di discernimento (condizione provata, nella specie, dal certificato medico, confermato dalla consulenza tecnica del pubblico ministero, attestante un quadro di “disadattamento, ansia e depressione in tratti di personalità dipendente nonché disturbo del comportamento alimentare”, nonché dalla nomina per la stessa persona offesa di un amministratore di sostegno).

In merito alla sussistenza dell’elemento dell’induzione non è richiesto l’uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri essendo necessaria e sufficiente una mera attività di pressione morale, persuasione, suggestione diretta a determinare o quantomeno rafforzare nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico (attività che nella specie emerge con chiarezza dalle risultanze processuali e risulta connotata in particolare da continue richieste economiche avanzate dall’imputato nei confronti della p.o., con approfittamento del sentimento che quest’ultima vantava nei suoi confronti, al fine di indurla a compiere in suo favore atti di disposizione patrimoniale).

Da ultimo, perché si configuri il reato di cui all’art. 643 è necessario che il soggetto agente approfitti dello stato di deficienza psichica in cui versa la vittima per ottenere dalla stessa il consenso a compiere un atto giuridico che, in condizioni di normalità psichica, non avrebbe prestato (condizione riscontrata nella specie in considerazione dell’arco temporale in cui si è consumata la condotta criminosa, protrattasi per ben quattro anni, e delle modalità attraverso cui l’imputato ha manipolato la vittima, con approfittamento delle condizioni di vulnerabilità e del sentimento di innamoramento della donna, al fine di indurala al compimento di atti patrimoniali che non sarebbero stati compiuti in condizioni di normalità, in quanto consistiti in ingiustificati e cospicui esborsi di denaro che hanno cagionato alla vittima un incontestabile pregiudizio) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).

 

Perché possa ritenersi integrato l’elemento materiale del delitto di cui all’art. 643 cod. pen. occorre che il soggetto passivo versi in una minorata condizione di autodeterminazione (senza che sia necessario uno stato di incapacità di intendere e volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica che lo renda vulnerabile di fronte a comportamenti persuasivi altrui), che l’induzione in errore determini effetti dannosi per lo stesso e che vi sia abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo (Nella fattispecie, risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio la reiterata e subdola condotta di induzione da parte dell’imputata che, ben consapevole della facile influenzabilità del soggetto passivo sul tema religioso e delle consistenze economiche di quest’ultimo, ne ha sfruttato la debolezza al fine di ottenere ingenti elargizioni di denaro) (Trib. Milano, sez. IX pen., sent. n. 12073/2018).

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