Non vi è alcuna inosservanza da parte del Pubblico Ministero del dovere ex art. 414 cod. proc. pen. di richiedere l’autorizzazione al G.i.p. alla riapertura delle indagini qualora i fatti antecedenti oggetto di precedente querela, sulla scorta di elementi nuovi rappresentati in una seconda denuncia-querela, siano qualificati in un fatto-reato oggettivamente diverso (ovvero, nel caso di specie, non più in una truffa bensì nel delitto di circonvenzione di incapaci) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).