CONTRAVVENZIONI – GETTO PERICOLOSO DI COSE (ART. 674 C.P.) – ELEMENTO OGGETTIVO

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La contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., che punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altri uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, è configurabile unicamente laddove la condotta rechi molestia alle persone e non solo alle cose (Nella specie, non risulta integrata alcuna molestia alle persone: i residui di sangue trovati nel canale e derivanti dall’attività di macellazione industriale sono confluiti infatti in un terreno non abitualmente frequentato da persone in quanto usato esclusivamente per falciare l’erba durante l’estate, rimanendo invece inutilizzato durante la stagione invernale) (Trib. Lodi, sent. n. 830/2018).

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