Deve escludersi la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. laddove non emerga dagli atti processuali alcun elemento positivo che giustifichi la mitigazione del trattamento sanzionatorio (nella specie, in particolare: l’imputato non ha assunto un corretto comportamento processuale, non essendosi presentato per ben due volte all’interrogatorio davanti al p.m.; a seguito del suo accompagnamento coattivo si è avvalso della facoltà di non rispondere, scelta processuale perfettamente legittima, ma valutabile da parte del giudice ai fini dell’individuazione della pena adeguata sotto il profilo della resipiscenza; non ha mostrato alcun ravvedimento; non ha provveduto a riparare il danno o quantomeno ad attenuare le conseguenze dannose con un’offerta anche simbolica; non ha sentito il bisogno di manifestare la consapevolezza della gravità della condotta né la vicinanza alla vittima anche solo con una lettera di scuse; “i precedenti penali dell’imputato sono comunque indice della spiccata pericolosità sociale e della sua capacità a delinquere, elemento che già di per sé può essere ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche”) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).