Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non rileva da sé solo lo stato di incensuratezza dell’imputato. (Nella specie, al fine di negarne l’applicabilità, si evidenziano: l’estrema gravità dei fatti, sia sotto il profilo del danno arrecato alla persona offesa sia in ragione della particolare odiosità della condotta; la reiterazione degli stessi in un esteso arco temporale; la mancanza di forme di resipiscenza; il pessimo comportamento processuale dell’imputata che ha rinunciato all’esame dibattimentale dalla stessa più volte richiesto) (Trib. Milano, sez. IX pen., sent. n. 12073/2018).