Può riconoscersi all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1 n.6 cod. pen. (l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni) in considerazione del risarcimento accordato alle parti civili dall’assicurazione dello stesso (G.u.p. Milano, sentenza 22.09.2016).