BANCAROTTA SEMPLICE – OMESSA RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ARTT. 224 E 217 CO. 1 N. 4 L. FALL.)

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Deve escludersi in capo all’amministratore la configurabilità del reato di cui all’art. 224 in relazione all’art. 217 comma 1, n. 4 l. fall., che punisce l’amministratore che ha aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento, laddove tale ritardo non costituisce espressione di una volontà dilatoria, ma piuttosto sia frutto di una situazione di stallo, senza che sia la conseguenza di una consapevole e deliberata scelta (Nella specie, l’imputato si adoperò sin da subito per evitare che il dissesto societario si aggravasse: in particolare sospendendo l’attività, in modo da non accumulare nuove spese, e sollecitando altresì i dipendenti a presentare istanza di fallimento) (Trib. Milano, sez. III pen., sent. n. 607/2019).

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