BANCAROTTA FRAUDOLENTA – PUNIBILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO (C.D. TESTA DI LEGNO)

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Laddove si riscontri un’amministrazione solo apparente da parte dell’amministratore di diritto e sebbene quindi le condotte di gestione della società siano materialmente realizzate dall’amministratore di fatto, ivi comprese le eventuali condotte criminose, l’amministratore di diritto non può andare esente da responsabilità. Dall’assunzione della relativa carica, infatti, discende per l’amministratore, tra gli altri, anche il potere – dovere di controllare il corretto funzionamento dell’impresa di fatto gestita da altri (Nella fattispecie, non può dubitarsi che gli amministratori di diritto avessero consapevolezza che l’assunzione della carica formale fosse strumentale proprio a commettere degli illeciti. Essi venivano infatti retribuiti mensilmente proprio per la mera assunzione della carica formale, senza svolgere alcuna attività professionale all’interno della società) (Trib. Lodi, sez. pen., sent. n. 234/2016).

 

Quand’anche l’amministratore di diritto non abbia poteri gestori nella società è tenuto a vigilare sulla stessa al fine di accertare che tutte le attività si svolgano in conformità della legge. Non può pertanto esimersi dallo svolgere i compiti espressamente attribuitigli dalla legge (nella specie, obbligo di tenere e conservare le scritture contabili): l’eventuale inosservanza è da sé sola fonte di responsabilità penale (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).

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