BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE (ART. 223, CO. 2, N. 2 L. FALL.) – INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI

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Nella nozione di operazioni dolose di cui all’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. rientra senz’altro il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie che, aumentando l’esposizione nei confronti dell’erario, rende prevedibile il dissesto della società (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).

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