BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE (ART. 216 R.D. N. 267/1942) – DOLO DEL CONCORRENTE ESTRANEO

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Il dolo del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la conoscenza dello stato di dissesto in cui versa la società, essendo sufficiente al fine di ritenere integrata la fattispecie la consapevolezza di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio (Nella fattispecie, la circostanza che l’imputato si sia reso intestatario di un fittizio contratto di leasing accettando che la società poi fallita pagasse al suo posto consistenti canoni rende chiara la rappresentazione che tale fraudolenta operazione avrebbe potuto nuocere alle casse di quest’ultima) (Trib. Bologna, sez. I pen., sent. n. 1448/2019).

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