BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE C.D. GENERALE (ART. 216 CO. 1 N. 2, SECONDA IPOTESI L. FALL.) – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO GENERICO

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Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale (che punisce l’imprenditore che ha tenuto i libri o le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico: la sola consapevolezza dell’incompletezza delle scritture contabili e della difficoltà nella ricostruzione del patrimonio societario integra la fattispecie di reato, a prescindere dalla volontà di arrecare un concreto pregiudizio ai creditori (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).

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