Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale (che punisce l’imprenditore che ha tenuto i libri o le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico: la sola consapevolezza dell’incompletezza delle scritture contabili e della difficoltà nella ricostruzione del patrimonio societario integra la fattispecie di reato, a prescindere dalla volontà di arrecare un concreto pregiudizio ai creditori (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).