L’agente di polizia giudiziaria che, nella duplice veste di psicologo ed ausiliario del Pubblico Ministero, ha assistito all’audizione protetta del minore persona offesa dal reato non può depositare relazioni tecniche che svolgono valutazioni inerenti l’audizione cui ha preso parte. Il soggetto, pur esperto di psicologia, non potendo essere esaminato come Consulente Tecnico in mancanza di una specifica nomina, non può utilizzare la propria relazione ai fini dell’esame, poiché impropriamente redatta, né a maggior ragione può chiederne il deposito in dibattimento. (Tribunale per i Minorenni di Milano, ordinanza del 19.01.2017)