SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 25.10.1980

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Regno del Marocco

Corte d’Appello di *******

Tribunale Preliminare di *******

In base alla richiesta numero ******* si emette Sentenza numero *******

 

ll sottoscritto *******, presidente del Tribunale Preliminare di *******, emette ******* la seguente sentenza.

In base alla domanda presentata dal signor procuratore di Sua Maestà il Re presso questo Tribunale, nella stessa data, nella quale si narra che la signora ******* ha presentato domanda al Ministro della giustizia e delle libertà, tramite le autorità italiane competenti, chiedendo il ritorno di sua figlia *******, nata il ******* a *******, alla sua regolare residenza in Italia; e che il signor Ministro della giustizia e delle libertà ha indirizzato due lettere al signor procuratore generale presso la Corte d’Appello di *******: la prima sotto il numero ******* del *******, e la seconda sotto il numero ******* del *******, lo scopo delle quali era l’applicazione della Convenzione dell’Aja riguardo agli aspetti civili del rapimento internazionale del *******. Che il signor procuratore generale presso la Corte d’Appello di ******* ha indirizzato a sua volta una lettera sotto il numero ******* del ******* alla Procura generale di questo Tribunale chiedendo l’emissione di una sentenza immediata per il ritorno della bambina sopra citata alla sua regolare residenza in Italia.

Che la Polizia giudiziaria ha realizzato un interrogatorio in merito all’argomento, sotto il numero ******* del *******, durante il quale, il signor *******, genitore della minore *******, ha dichiarato che sua figlia, sopra citata, è nata da una relazione extra coniugale con la signora *******, e che ora si trova sotto la sua tutela, e che durante l’estate del *******, ha avuto problemi con la madre della bambina ragione per la quale in data ******* è partito assieme alla figlia verso il Marocco all’insaputa della madre della piccola. […]

Basandosi su quanto è stato menzionato, il signor Procuratore di Sua Maestà il Re presso questo Tribunale ha considerato che il trasferimento della bambina sopra citata dalla sua regolare residenza in Italia al Marocco non è legittimo secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della Convenzione dell’Aja sopra menzionata, in quanto tale trasferimento comporta la violazione dei diritti di affidamento concessi alla madre secondo la legge dello Stato in cui risiedeva la bambina in forma regolare prima del trasferimento.

Il signor Procuratore di Sua Maestà il Re ha chiesto nella sua domanda di emettere una sentenza immediata di restituzione della bambina di nome ******* nata il ******* a ******* al suo luogo di residenza regolare in Italia, in applicazione dei requisiti della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980, specialmente l’articolo 11 e 12 della stessa. […]

In seguito allo studio dell’istanza presentata e visti i documenti allegati, è stata emessa la sentenza seguente:

Poiché, secondo l’articolo 3 Convenzione dell’Aja concernente gli aspetti civili del rapimento internazionale dei bambini, del 25/10/1980, e i due articoli 11 e 12 della stessa Convenzione.

E considerato il miglior interesse per la bambina *******, consistente nel suo ritorno alla residenza regolare in Italia accanto a sua madre *******, e la violazione dei diritti di affidamento concessi alla madre, secondo la legge dello Stato in cui risiede la bambina ******* regolarmente in Italia prima del suo trasferimento in Marocco, che implica l’accoglimento dell’istanza.

Per questi motivi

Accogliamo l’istanza.

Ordino la restituzione della bambina di nome ******* nata il ******* a ******* al suo luogo di residenza regolare in Italia.

*******

Presidente del Tribunale di *******

Regno del Marocco –Tribunale Preliminare di ******* – Sezione emergenza

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