Non può ritenersi integrato il reato di cui all’art. 660 c.p., almeno sotto il profilo soggettivo, nell’ipotesi in cui le telefonate effettuate a privati da parte di una società di recupero crediti avvenivano attraverso una procedura di tipo informatico che segnalava in modo automatico i soggetti per i quali risultava sussistente un’anomalia nei pagamenti (G.I.P. Latina, 24.09.2012).
Va esclusa la responsabilità dell’indagato minorenne laddove la telefonata posta in essere sia evidentemente effettuata per fare uno scherzo, con conseguente difetto dell’elemento soggettivo del reato, non potendosi ritenere che la condotta contestata sia accompagnata dalla consapevolezza della oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare (G.i.p. Milano, 12.02.2015).