Il delitto di sequestro di persona può in astratto concorrere con il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero attesa la diversità di beni giuridici rispettivamente tutelati: la libertà fisica della persona, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la sua libera scelta (art. 605 cod. pen.) e il diritto del soggetto affidatario dell’incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia (artt. 574 e 574 bis cod. pen.).
Seppure il reato di sequestro di persona risulti in astratto configurabile con riferimento a un fanciullo di tenera età, stante l’implicito dissenso del minore stesso ad essere rimosso o trattenuto in luogo diverso da quello prescelto dalle persone che lo hanno in custodia, deve escludersi l’integrazione del reato laddove l’agente non sia un soggetto estraneo che sovrappone la propria volontà a quella dei genitori o dei titolari della potestà sul minore, bensì il padre stesso.
Nel caso di specie non può perciò ravvisarsi una limitazione della libertà fisica del minore bensì l’esercizio del diritto concorrente del padre e della madre di stabilire il luogo dove lo stesso debba vivere. L’imputato dunque “nell’imporre la propria volontà alla figlia ha manifestato il proprio potere di incidere sulla libertà di movimento della stessa invero analogamente a quanto fatto dalla madre sino al rapimento”. Come più volte espresso dalla giurisprudenza infatti il concetto di libertà personale di cui all’art. 605 cod. pen. non ricomprende anche il diritto di un soggetto a vivere in un certo ambiente. (Trib. Bergamo, sent. n. 3639/2016).