Nel reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p. nell’ipotesi in cui vi sia una semplice promessa non seguita dalla dazione il reato deve ritenersi già consumato in virtù della promessa, mentre nella ipotesi rappresentata dalla progressione tra promessa e dazione, la promessa finisce per essere assorbita dal comportamento successivo che, lungi dal rimanere estraneo al reato alla stregua di un postfatto indifferente, costituisce piuttosto un approfondimento della lesione del bene tutelato che non può rimanere estraneo alla vicenda oggetto di sanzione e finisce dunque per assumere valenza definitiva quanto alla consumazione del reato (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente il Tribunale del luogo dove era stata effettuata la dazione delle utilità originariamente promesse) (Cass. pen., sez. VI, 28.11.2014, n. 50078).