Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 biscod. pen. risulta integrato qualora vengano posti in essere, mediante l’utilizzo e la presentazione di documenti falsi, artifizi e raggiri al fine di procurare un ingiusto profitto. In particolare laddove, come nel caso di specie, un farmacista, avendo la disponibilità delle prescrizioni mediche firmate in bianco dal medico sul proprio ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, compili le menzionate ricette nella parte relativa al nome del destinatario e del farmaco per poi spedirle, senza che venissero previamente processate, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le falsificazioni e le modalità poste in essere al fine dell’indebita percezione, nella specie attraverso la compilazione di ricette in bianco con intestazione all’imputato stesso o a persone del tutto ignare e non bisognose del farmaco prescritto, costituiscono infatti quell’artifizio idoneo a trarre in inganno l’autorità preposta alla disposizione patrimoniale. L’erogazione da parte dell’ente competente “è stata evidentemente la conseguenza di quell’induzione in errore propria della truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. costituente l’ingiusto profitto con speculare ingiusto danno altrui” (G.i.p. Varese, sent. n. 395/2016).
Contra
Nell’ipotesi di contestazione a un farmacista dell’attività di riempimento delle prescrizioni mediche firmate in bianco non è certo analizzando ‘similitudini’ di grafie che può affermarsi, con il necessario rigore richiesto dalla prova penale, che le ricette incriminate siano state compilate allo scopo di conseguire indebitamente erogazioni dal S.S.N. Al fine di ritenere integrato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 biscod. pen. deve potersi dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che i pazienti indicati nelle ricette non abbiano ricevuto il farmaco in esse indicato (Corte d’App. Milano, sez VI pen, sent. n. 851/2018).