Si deve qualificare il fatto come rapina tentata e non consumata quando la condotta contestata non si sia conclusa con lo spossessamento del bene. Nell’ipotesi in cui, infatti, il bene non sia stato di fatto sottratto, nonostante il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione di cosa altrui, ricorre il delitto tentato e non consumato. (Nel caso di specie, l’imputato aveva inizialmente asportato alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato, ma in seguito e prima di darsi alla fuga, le aveva lasciate all’interno dell’esercizio commerciale). (Trib. di Milano, 25.02.2016)