La richiesta di esclusione della parte civile che si costituisce contro gli imputati per cui si procede per i delitti di cui agli artt. 476 e 483 c.p. va rigettata, dovendo ritenersi corretto il richiamo operato nell’atto di costituzione di parte civile alla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, i delitti contro la fede pubblica tutelano, infatti, direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Cass. pen., Sez. Unite, 25.10.2007, Pasquini, Cass. pen., 2008, 1283). La natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica legittima, pertanto, la costituzione di parte civile per azionare la pretesa risarcitoria del danneggiato ( Gup Varese, 7.10.2014).