Dal momento che la Cassazione è assolutamente univoca nell’affermare che il danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile, non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato, è ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Isola del Giglio (Trib. Grosseto, 17.07.2013, caso “Naufragio Costa Concordia”)
E’ ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Milano nel cui territorio è avvenuta la violenza sessuale (Trib. Milano, 18.07.2013).