L’agente di polizia giudiziaria che, nella duplice veste di psicologo ed ausiliario del Pubblico Ministero, ha assistito allo svolgimento dell’audizione protetta del minore persona offesa dal reato può deporre in qualità di testimone se non riveste il ruolo di ausiliario in senso tecnico. Poiché quest’ultima qualifica è soddisfatta solamente nel caso in cui il soggetto appartenga stabilmente all’amministrazione della Giustizia, il soggetto che appartiene al corpo di Polizia Giudiziaria ma non svolga attività strettamente tecnica non è esonerato dal deporre e viene esaminato come testimone semplice. (Tribunale per i Minorenni di Milano, ordinanza del 19.01.2017)