SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RICETTAZIONE – APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE (ART. 27 D.P.R. N. 448 DEL 1988, ARTT. 647, 648 C.P.)

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Se dagli atti processuali emerge che la condotta posta in essere dal minore è espressione di un comportamento tipicamente adolescenziale e risulta priva di significato criminoso e di concreta rilevanza penale, tenuto conto della tenuità delle conseguenze e dell’occasionalità del comportamento, può essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (Fattispecie in cui veniva emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti di persona minore di età imputata del reato di cui all’art. 648 c.p. perché al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, consapevole della provenienza delittuosa del bene, utilizzava un cellulare provento del delitto di appropriazione di cosa smarrita sostituendo la scheda sim rinvenuta all’interno con la propria).

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