Principali orientamenti giurisprudenziali
“In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l’ordinanza applicativa delle misure cautelari interdittive nei confronti dell’ente, giusto il disposto dell’art. 292 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 45 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve contenere, a pena di nullità, i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; ciò anzi essendo coerente con il modello procedimentale a contraddittorio anticipato, cui si ispira l’art. 47 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispetto al quale è quindi evidente che, a fronte della contestazione del quadro indiziario delineato nell’ordinanza cautelare personale che fosse sviluppata in quella sede, il mero rinvio al contenuto di tale ordinanza fatto dal Gip non potrebbe assolvere l’onere motivazionale richiesto dal sistema” (Cass., sez. VI, 7.03.2013, n. 10903).