RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – SEQUESTRO PREVENTIVO – INAPPLICABILITÀ DEI REATI TRIBUTARI (Dlgs. 231/2001)

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Principali orientamenti giurisprudenziali

 

“Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, non può essere disposto sui beni appartenenti alla società ove si proceda per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della medesima, perché l’art. 322-ter c.p. consente di aggredire soltanto il patrimonio dell’autore del reato, e i reati fiscali non sono attualmente ricompresi fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. La società può, ciò nonostante, essere destinataria del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., che incida sul prezzo o sul profitto del reato, pur non essendo possibile il cosiddetto sequestro per equivalente” (Cass. pen., sent. n. 33182/2013).

 

“Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma 2, d.lgs. 231/2001, nei confronti delle persone giuridiche, non può essere disposto sui beni di qualsiasi natura appartenenti alla persona giuridica nel caso in cui si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, sulla base dell’art. 1, comma 143, L. 244/2007, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato d.lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, salva sempre l’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, in quanto, in tal caso, l’illecito non risulta commesso nell’interesse o a vantaggio di una persona giuridica, ma del reo medesimo attraverso lo schermo dell’ente” (Cass. pen., sez. III, 9.05.2013, n. 22980).

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